Con la Nota n. 1799/2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene legittima la conversione dei periodi di ferie in cassa integrazione con la causale Covid-19 qualora a causa della situazione di emergenza Covid-19 l’attività lavorativa sia stata sospesa totalmente.
Questo parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è coerente con l’interpretazione già fornita da parte dell’Inps.
In particolare la Nota fa riferimento al D.Lgs. n. 66 del 2003 in cui, all’art. 10 si afferma che il periodo annuale di ferie retribuite, che corrisponde a quattro settimane, va utilizzato per almeno due settimane consecutive, in caso che il lavoratore lo richieda, durante l’anno di maturazione e, per le rimanenti due settimane, durante i diciotto mesi successivi alla fine dell’anno cui è maturato il diritto a tali ferie.
La Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa inoltre riferimento all’ art. 2109 del Codice Civile secondo il quale, il datore di lavoro, in forza del suo potere organizzativo sull’attività lavorativa, può stabilire la collocazione temporale delle ferie e, in alcuni casi, può cambiarla. Tale cambiamento della collocazione temporale delle ferie va tuttavia sempre comunicata per tempo al lavoratore.
La Nota sottolinea che le eventuali deroghe alla fruizione del diritto stabilito dalla Costituzione alle ferie sono accettabili solamente se le esigenze aziendali hanno un carattere di tipo eccezionale ed imprevedibile e siano pertanto confermate da motivazioni coerenti.
Pertanto:
- nell’ ipotesi di CIG a zero ore, per dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, non c’è il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche dal quale nasce il diritto alle ferie e di conseguenza è possibile rimandare al momento della cessazione dell’evento sospensivo ossia la ripresa dell’attivita’ imprenditoriale
- nell’ipotesi di CIG parziale, invece, va comunque dato al lavoratore il recupero psicofisico legato all’attivita’ svolta anche se in misura minore.
In conclusione:
- nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunicato esplicitamente al lavoratore la sua intenzione di trasformare in Cassa Integrazione Covid-19 un periodo di ferie preventivamente richiesto dal lavoratore e al quale egli sia stato già autorizzato, viene violato l’art. 2109 del Codice Civile, al comma 3
- pertanto le ferie che sono maturate da ciascun lavoratore, potranno essere dallo stesso utilizzate al termine del periodo di Cassa integrazione.
(Fonti normative: Nota n. 1799/2021, D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 2109 c.c.)