Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, utilizzabili in via facoltativa dal 1° ottobre 2020 e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, portano sensibili novità soprattutto in merito all’emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad inversione contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento.
Ai tempi, ormai lontani, dell’obbligo di fatturazione elettronica erano sorti dubbi sotto il profilo operativo, in merito a come attuare le disposizioni di cui all’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, che impongono al cessionario/committente, per determinate operazioni, di integrare il documento emesso dal cedente/prestatore con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, procedendo all’annotazione dello stesso nei registri IVA delle fatture e degli acquisti.
Si tratta del cosiddetto “reverse charge interno” che si applica per:
- le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72);
- le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72);
- le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).
Atteso che la certificazione delle operazioni appena descritte avviene attraverso emissione di fattura in formato elettronico, l’Amministrazione finanziaria, nella FAQ 27 novembre 2018 n. 38 (aggiornata al 19 luglio 2019) e nella successiva circolare n. 14/2019, aveva sottolineato che ogni qual volta sia presente una “fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI”.
Tale operazione, fino ad oggi troppo complessa, diventa quindi più semplice.
Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, potrà, infatti, a sua volta, generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”.
Tornando agli esempi testé proposti, l’integrazione dell’imposta potrà avvenire grazie alla creazione di un file XML con codice TD16 (“Integrazione fattura reverse charge interno”) e inserimento dei dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.
I nuovi codici consentono altresì di procedere, per via elettronica, anche agli adempimenti relativi al reverse charge “esterno”. Sono state introdotte, infatti, le seguenti codifiche:
- TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
- TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Posto che mediante l’adozione della procedura elettronica di reverse charge “esterno” i dati dell’operazione vengono comunicati al Sistema di Interscambio, tale modalità dovrebbe consentire l’esonero dalla presentazione dell’esterometro.