La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, con sentenza n. 61/1 del 22 febbraio 2024, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, quest’ultima deve essere finalizzata alla creazione di un prodotto o un servizio, intesi come risultato finale dell’intero processo produttivo, avente caratteristiche di assoluta novità rispetto al passato e in grado di premiare la creatività del sistema imprenditoriale.
Se l’attività di ricerca, come nel caso di specie, ha riguardato esclusivamente la creazione di algoritmi ad integrazione dei software delle varie macchine utensili, deve essere considerata come correlata al software di natura ordinaria e, dunque, in base a quanto disposto dal Manuale di Frascati, non può avere natura di attività di ricerca e sviluppo.