L’Ordinanza n. 17061 del 13.08.2020 della Corte di Cassazione conferma il consolidato indirizzo (Cass. n. 8065 del 21/03/2019; Cass. n. 27927 del 31/10/2018; Cass. n. 19910 del 27/07/2018; Cass. n. 3 Cons. est. G.M. Nonno 18364 del 31/07/2013; Cass. n. 11552 del 14/05/2013; Cass. n. 3071 del 08/02/2011) secondo cui l’assenza di prova della notifica nei confronti di un litisconsorte necessario è idonea a determinare la nullità della notificazione e, quindi, la mancata impugnazione della sentenza della CTP nei suoi confronti, ma non già l’inammissibilità dell’appello tempestivamente introdotto con la regolare notificazione nei confronti dell’altro litisconsorte.
La mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario, infatti, non implica l’inammissibilità del gravame: per giurisprudenza assolutamente pacifica, la tempestiva impugnazione nei confronti dell’altro o degli altri litisconsorti conserva l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.
La sentenza della CTR Campania viene, dunque, cassata e la causa rimessa ad altra sezione della stessa CTR affinché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.