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L’importo del Diritto camerale 2023

Data di pubblicazione: 01 Giugno 2023

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 del 11.11.2022, ha confermato per l’anno 2023 gli importi dell’anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l’anno 2014 – Decreto MISE 8 gennaio 2015).

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Le imprese che, alla data del 17 aprile 2023, hanno già provveduto per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale senza maggiorazione del 20 per cento, possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine di cui all’articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ovvero entro novembre 2023 senza dover versare sanzioni e interessi.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2023, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

  Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
  Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80
  Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
  Società semplici non agricole €100,00 €20,00
  Società semplici agricole €50,00 €10,00
  Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 €100,00 €20,00
  Soggetti iscritti al REA €15,00  
Imprese con sede principale all’estero  
  Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00  

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.

Studio Mario Rossi e Associati

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