La Commissione tributaria regionale per il Veneto aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativa all’impugnazione, proposta dai soci relativamente all’imputazione agli stessi soci del maggior reddito accertato nei confronti della società a ristretta base sociale.
La CTR aveva rilevato che la pretesa tributaria era venuta meno, a seguito dell’avvenuto pagamento delle somme intimate da parte dell’amministratore della società.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso lamentando l’illegittimità della sentenza impugnata, laddove avrebbe travisato gli atti di causa, posto che la richiesta erariale di cessazione della materia del contendere riguardava altro e diverso avviso di accertamento e in alcun modo si estendeva a quello oggetto della lite con i soci.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.23992 del 29.10.2020 ha accolto il ricorso in quanto la "cessazione della materia del contendere", poiché accerta solo il venire meno dell’interesse a proseguire il giudizio, non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell’interesse delle parti a proseguire quello specifico giudizio. Da tanto consegue che il giudicato si forma solo su quest’ultimo accertamento, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 2015). Nel caso di specie è palese l’erroneità della sentenza di appello che, senza compiere alcun accertamento sull’asserita estraneità dei controcorrenti al rapporto sostanziale, ha respinto il gravame. Tale accertamento sarà quindi compiuto dal giudice del rinvio.
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