Le controversie aventi ad oggetto il rilascio o il diniego del certificato di compiuto tirocinio spettano alla giurisdizione speciale esclusiva del Consiglio Nazionale Forense, il quale non può annullare il (doveroso) diniego di compiuta pratica del COA che sia fondato sulla valutazione della Scuola Forense di mancato superamento dell’esame finale del corso obbligatorio per praticanti ma, ove la ritenga viziata o illegittima, ha il potere-dovere di disapplicarla in sede di impugnazione del diniego del certificato di compiuta pratica da parte del COA, costituendo antecedente logico necessario della decisione, presupposto dell’atto impugnato.
Sentenza CNF n. 257 del 24 novembre 2023.