La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22516 del 16.10.2020 ribadisce la legittimità dell’accertamento di maggiori ricavi per l’impresa venditrice desumibili dallo scostamento tra importo del mutuo e prezzo dichiarato.
Con l’ordinanza in oggetto la Cassazione afferma che, anche a voler escludere ogni rilevanza ai valori OMI, a fondare l’accertamento è comunque sufficiente lo scostamento tra mutuo erogato all’acquirente e prezzo dichiarato, ciò non comportando violazione alcuna delle disposizioni civilistiche in materia di prova presuntiva. È infatti orientamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 2082 del 2014; Cass. n. 4472 del 2003, in motivazione; Cass. n. 3414 del 1969) che "la presunzione semplice è un procedimento logico da cui il giudice desume la esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi. E’ evidente, pertanto, che anche un solo fatto – qualora presenti i requisiti della gravità e precisione – può essere idoneo per una tale deduzione e costituire, quindi, la fonte della presunzione".
La conclusione è che, anche a prescindere dai valori OMI, lo scostamento tra l’importo dei mutui e i minori prezzi indicati dal venditore è sufficiente a fondare l’accertamento, non comportando ciò alcuna violazione delle norme in materie di onere probatorio (Cass. n.14388 del 2017 cit. e Cass. n. 26485 del 2016), giustificandosi così, nel caso di specie, la cassazione della sentenza della CTR del Veneto.
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