La confisca del profitto del reato è valida nel caso in cui l’organo accertatore riesce a determinare il volume d’affari del presunto evasore anche con dati e informazioni di altre persone.
Anche nell’ipotesi di occultamento o distruzione delle scritture e dei documenti contabili è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca quando i verificatori sono stati in grado di ricostruire il reddito e l’imposta evasa, anche sulla base di documentazione acquisita presso terzi. In tal caso il profitto del reato confiscabile corrisponde all’indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta altrimenti ignoto, di cui la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta. Questo il principio enunciato dalla terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 30934 del 6 novembre 2020.