La Legge n. 25/2022 (legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter” ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.
I contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE “, sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:
- 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
- 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”.
L’Ag. Entrate-riscossione ricorda che la Legge n. 25/2022 ha previsto i cinque giorni di tolleranza introdotti dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Pertanto, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro il:
- 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
- 8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
- 5 dicembre 2022 per le tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.
Per maggiori informazioni consulta le FAQ dell’Agenzia Entrate-riscossione, aggiornate al 29 marzo 2022.