La Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 1° gennaio, prevede, tra l’altro, diverse misure in materia di lavoro che hanno lo scopo di garantire a lavoratori, famiglie ed imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19.
Tra queste, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 è stato previsto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il suddetto esonero contributivo è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.
L’incentivo è previsto anche per l’assunzione di donne lavoratrici che comporti un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.