Con la Risposta n. 363 del 16 settembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza. non costituiscono spese agevolabili ai sensi dell’articolo 125 del Decreto "Rilancio" (Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione).
Tali spese, infatti, non rientrano tra quelle riconosciute come effettuate per sanificare e rendere idonei gli ambienti di lavoro a fronteggiare l’emergenza Covid-19.