Il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell'art. 67, comma 2, l.fall., ove si accerti la “scientia decoctionis” del creditore, è sempre revocabile, anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto del pegno.
La revoca, ex art. 67 l.fall. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli artt. 111, 111 bis, 111 ter e 111-quater della Legge fallimentare.
I principi di diritto sono stati affermati dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 5049 del 16 febbraio 2022.