Il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell’artt. 67, comma 2, l.fall., ove si accerti la “scientia decoctionis” del creditore, è sempre revocabile, anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto del pegno.
Il principio di diritto è stato espresso dalle Sezioni Unite Civili di Cassazione, nella Sentenza n. 5049 del 16 febbraio 2022.