La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 17274 del 5 giugno 2020, ha affermato che, in caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che il diritto di difesa è già assicurato dall’instaurazione del contraddittorio in sede di impugnazione cautelare.