Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Si ricorda che l’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:
- contrassegno, per le sole fatture cartacee;
- modalità virtuali di cui all’art. 15 del D.P.R. 642/72, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche;
- modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI.
E’ stato chiarito che per l’imposta di bollo assolta con modalità virtuali e con modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 la sanzione è ridotta a 1/3 qualora il contribuente ne effettui versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari:
- al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.