Non esiste nell’ordinamento fiscale un principio generale di inutilizzabilità degli elementi illegittimamente acquisite esclusi i casi in cui viene lesa la tutela di diritti fondamentali costituzionali.
Legittimo l’utilizzo nel processo tributario di prove acquisite anche senza il rispetto delle garanzie difensive previste nell’ambito del codice di rito penale. A tal fine non rileva la veste di polizia giudiziaria assunta dalla Guardia di finanza in sede di indagine, essendo preclusa l’utilizzazione degli elementi acquisiti solo in ambito penale. È quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20358 del 28 settembre 2020.