L’Art. 90 del Decreto "Rilancio" prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità "smart working", utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il citato articolo prevede inoltre che, per l’intero periodo emergenziale, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che:
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
- che tale modalità di "lavoro agile" sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La modalità di "lavoro agile", viene chiarito ancora nel Decreto, può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, per tutta la durata dell’emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.