Con il Principio di diritto n. 3 del 6 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce "servizio elettronico" l’applicazione che consente di visualizzare l’offerta di ristoranti italiani affiliati ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti (consumatori residenti in Italia).
Di conseguenza il suo utilizzo, con relativi (eventuali) costi addebitati ai consumatori, non può beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi ma ricade nelle regole generali, e deve quindi essere documentato tramite fattura ex articolo 21 del decreto IVA (se richiesta dall’utente) o tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.