L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art.52 cdf), il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.
Il divieto di usare espressioni sconvenienti, previsto a presidio della dignità e del decoro della professione, non si pone assolutamente in conflitto con il diritto garantito dall’art. 21 della Costituzione di manifestare con libertà il proprio pensiero il quale, pur non essendo assoluto ed insuscettibile di limitazioni, trova concreti limiti nei concomitanti diritti dei terzi allo stesso modo costituzionalmente garantiti.
I principi sono stati richiamati dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 191 del 21 ottobre 2022.