La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per le obbligazioni tributarie sopravvive all’estinzione dell’associazione, anche se avvenuta anteriormente alla loro notifica.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 899 del 13 gennaio 2022, ritiene legittima l’attività dell’Agenzia delle entrate che ha notificato due avvisi di accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta dopo lo scioglimento di quest’ultima. Come nel sistema gius-civilistico, anche nell'ordinamento tributario vige il principio dell'ultrattività dell'associazione non riconosciuta e risponde il rappresentante legale della Asd anche per gli atti che producono i loro effetti dopo lo scioglimento dell'associazione.