Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto 19 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione pubblica) con le misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione da adottare durante periodo emergenziale.
Il provvedimento, che si applica a tutte le amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che, fino al 31 dicembre 2020, per accedere al lavoro agile nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni non sia richiesto l’accordo individuale di cui alla L. n. 81/2017.
Cosa prevede il Decreto
- ciascun dirigente deve organizzare, con immediatezza, il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno con riferimento al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte in questa modalità, favorendo la rotazione del personale, settimanalmente o plurisettimanalmente, al fine di assicurare un’equilibrata alternanza dell’attività in modalità agile e in presenza.
In ogni caso, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica. Viene inoltre onfermato lo svolgimento delle riunioni in modalità a distanza, salvo l’esistenza di motivate ragioni; - l’amministrazione deve individuare fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita dei dipendenti, allo scopo di evitare la concentrazione nell’accesso al luogo di lavoro nella medesima fascia oraria;
- deve essere adottata, in favore dei lavoratori fragili e dei lavoratori di cui all’art. 21 bis, commi 1 e 2, del Decreto Agosto, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento secondo i Contratti collettivi vigenti;
- nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, inclusi quelli di cui all’art. 21 bis, commi 1 e 2, del D.L. "Agosto", il lavoratore che non si trovi in condizione di malattia certificata è tenuto a svolgere la propria attività in modalità agile.