Attesi da tempo i chiarimenti sulla riforma dello sport, il 25 ottobre 2023 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato il primo documento di prassi (circolare 25 /10/2023 n. 2) contenente le prime indicazioni per il personale ispettivo. Ma purtroppo contiene devi refusi a cui prestare la dovuta attenzione.
Nel documento si legge che dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo. Il Titolo V del predetto decreto, peraltro recentemente modificato dal Dlgs. n. 120/2023, introduce infatti importanti novità, su alcune delle quali occorre fornire le prime indicazioni al personale ispettivo.
Dobbiamo segnalare che tanto attesa nota di prassi contiene delle inesattezze che di seguito vi andiamo ad evidenziare.
Ma andiamo con ordine.
A pagina 4 della circolare dedicata al “Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo” si afferma quanto segue:
“Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., si ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v.”;
Tale contenuto è diverso dal dettato normativo. E non solo. Viene successivamente smentito dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro quando affermano quanto segue:
“Da ultimo si segnala che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.”
Infine circa “l’ obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo”, la circolare sempre a pagina 4 risulta non aggiornata rispetto all’operatività del Registro nazionale delle attività sportive. Che ricordiamo essere attivo dal 31 agosto 2022.
NOTA BENE! Nel documento di prassi si afferma quanto segue:
“Sul punto occorre precisare che l’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 28, comma 5, del Dlgs. n. 36/2021 come modificato dal Dlgs. n. 120/2023.”
E’ necessario pertanto che gli operatori del settore sportivo prestino la dovuta attenzione alle inesattezze segnalate.
SUL PUNTO ‘NOTA BENE’ È ARRIVATO UN AGGIORNAMENTO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro In data 26 ottobre, ha emanato una nota di chiarimento (nota del 26 ottobre 2023 n. 459) relativamente alla circolare del 25 ottobre 2023, n. 2 , precisando che l’affermazione:
“i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sia pienamente operativo. Ciò in ragione della necessaria integrazione applicativa prevista dall’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021”
vale per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro, rispetto alle quali non è quindi dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.