Il costo relativo al traffico dati che una società intende rimborsare ai dipendenti in smart working per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet, attraverso un device mobile oppure un impianto fisso domiciliare, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.
Il predetto costo, invece, è deducibile ai fini Ires, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del TUIR, in quanto assimilabile alle "Spese per prestazioni di lavoro" e sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell'attività in lavoro agile.
Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate, nella Risposta n. 371 del 24 maggio 2021.