La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza dell'8 luglio scorso relativa alla causa C?428/19, si è soffermata, tra l'altro, sulla corretta interpretazione dell'art. 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71/Ce, ed ha chiarito che l’indennità giornaliera di trasferta il cui importo vari a seconda della durata del distacco del lavoratore costituisce un’indennità specifica per il distacco facente parte integrante del salario minimo, salvo che essa sia versata a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, quali le spese di viaggio, di alloggio o di vitto o che corrisponda a una maggiorazione che modifica il rapporto tra la prestazione del lavoratore, da un lato, ed il corrispettivo da lui percepito, dall’altro.