I permessi ex art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretto alle esigenze di cura.
Questo il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, nell’Ordinanza n. 20243 del 25 settembre 2020, tramite la quale ha
ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore portatore di handicap per aver fruito dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 6, della Legge n. 104/1992, per esigenze estranee a quelle connesse alla cura della sua condizione di invalido.