L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 749 del 25 settembre 2020, ha risposto ad alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino (art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001).
In estrema sintesi, l’INL ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternita,? avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.