Con la Risposta n. 428 del 12 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, fermo restando la prestazione dell’attività lavorativa all’estero per un periodo superiore a 183 giorni l’anno e nel presupposto che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa, il lavoratore italiano distaccato in Germania per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse della Consociata tedesca, può fruire della determinazione del reddito su base convenzionale, ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, anche nell’ipotesi in cui abbia effettuato occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi dalla Germania, tra cui l’Italia.
La presenza occasionale del dipendente in Italia per effetto delle trasferte effettuate nell’esclusivo interesse della Distaccataria, precisano ancora le Entrate, non fa venir meno dei requisiti di svolgimento della prestazione lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.