Con l’ordinanza n. 24622 del 04.11.2020 ribadisce un importante limite degli atti difensivi dell’Agenzia delle Entrate.
Viene affermato che la Corte di Cassazione ha reiteratamente chiarito che nel processo tributario di appello l’Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento (cfr. Cass. sent. n. 25909/2008).
Viene ulteriormente affermato che il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, co. 1, d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo.
Diversamente sarebbe lesa la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali vanno necessariamente rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto (9810/2014; da ultimo 12467/2019; Cass. n. 5760 del 2020). Pertanto è stato accolto il motivo di ricorso del contribuente e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.
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