La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’ordinanza n. 34518 del 27 dicembre 2019, ha chiarito che l’accertamento parziale è uno strumento diretto esclusivamente a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ma non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.p.r. n. 600 del 1973 e degli artt. 54 e 55 del d.p.r. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (Cass. 28/10/2015, n. 21984).