Il Decreto Milleproroghe 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 29-12-2022 prevede che alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 (quindi anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data) “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.
In appositi prospetti della Nota integrativa andrà data informazione dell’origine delle perdite “sospese” nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.