A parere degli eurogiudici la configurabilità deriva da diversi fattori, come le caratteristiche tecniche e i mezzi umani con cui la società controllata in altro Stato membro fornisce i servizi o i mezzi.
Non è una stabile organizzazione Iva la partecipata estera che lavora i beni della capogruppo. La costituzione di una entità giuridica autonoma, anche se legata contrattualmente alla sola capogruppo, scongiura la configurabilità di una stabile organizzazione.
Con la sentenza del 13 giugno 2024, relativa alla causa C-533/22, la Corte di giustizia dell’Unione europea interviene sull’individuazione, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione appartenente a una capogruppo estera, qualora tale stabile organizzazione sia identificata nei mezzi umani e tecnici riconducibili a entità giuridiche direttamente controllate dalla stessa capogruppo.