Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre è stata pubblicata la Legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. Decreto “Omnibus”), recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
Tra le principali modifiche apportate la rimodulazione dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche.
L’imposta sarà determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
L’ammontare massimo dell’imposta non potrà essere superiore allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Inoltre, gli istituti di credito avranno la possibilità di evitare il pagamento destinando, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile, a tal fine individuata, un importo pari a due volte e mezzo il valore dell’imposizione.