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La rateizzazione dei tributi locali

Data di pubblicazione: 27 Ottobre 2020

La dilazione delle imposte, soprattutto in virtù dell’attuale sconfortante quadro economico, rappresenta un istituto che media tra gli interessi dell’Amministrazione, tesi alla salvaguardia della riscossione di crediti fiscali certi, e quelli del contribuente impossibilitati temporaneamente ad adempiere all’intera obbligazione tributaria.
Come noto, in tema di tributi locali la competenza alla riscossione può essere attribuita al Comune che, nel proprio regolamento adottato con delibera consiliare, disciplina le modalità di esazione ed anche di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. In tal senso la risoluzione 17/04/2020, n. 3/DF del Dipartimento delle finanze del MEF.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI

Il procedimento adottato dall’ente locale individua le regole per la concessione di dilazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria – in genere (ad esempio ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, eccetera) – derivanti da avvisi di accertamento, iscrizione in ruoli ordinari o iscrizione in ruoli con riscossione coattiva.
Il contribuente deve trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà rappresentata da tutto ciò che comporta una provvisoria carenza di liquidità finanziaria.
Si considerano, a titolo d’esempio, cause ostative al regolare adempimento tributario:

  • per le persone fisiche (o ditte individuali):
    • lo stato di salute proprio (o dei propri familiari) ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
    • la trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta o non iscritta a ruolo, ovvero eventi imprevedibili provocati da forza maggiore;
  • per le persone giuridiche le situazioni di crisi economiche settoriale o locali, desumibili da documenti aziendali da cui è possibile rilevare la situazione di obiettiva difficoltà.

MODALITÀ DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito è solitamente concessa dall’Ente locale, prima dell’inizio delle procedure esecutive ed a seguito dell’accoglimento dell’istanza, in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto dal contribuente.
I commi da 796 a 802, art. 1, della L. 27/12/2019, n, 160 (Legge di bilancio 2020), disciplinano, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute.
In particolare, su richiesta del debitore, l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le indicazioni come di seguito riportate:

  • fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
  • da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
  • da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
  • da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
  • da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
  • oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

L’ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.
Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all’interesse legale in vigore alla data di presentazione all’Ente della richiesta da parte del contribuente. Solitamente è prevista la decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive ed il residuo importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il contribuente che – trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, ed in assenza di morosità relative a precedenti dilazioni – intende avvalersi della possibilità di una dilazione di pagamento deve quindi inoltrare specifica e motivata domanda all’Ufficio Tributi del Comune. La domanda dovrà contenere:
a) l’indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
b) l’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
c) per i carichi iscritti a ruolo di importo superiore a specifici limiti, la dettagliata motivazione (1) per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito .

Note
(1) A tal proposito sono state predisposte due bozze una istanza di dilazione, una per le persone fisiche, l’altra per le ditte individuali e società che segnalano, a titolo esemplificativo, le possibili motivazioni e la documentazione attestante la temporanea carenza di liquidità finanziaria.

Autore: Dott. Attilio Romano

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