Il comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972 prevedeva che le fatture di acquisto risultassero:
- numerate progressivamente (protocollate)
- e registrate in modo che fosse assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri.
Non era necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro IVA coincidesse con il numero di protocollo ma era richiesta l’annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro Iva degli acquisti, assicurando in tal modo l’univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento e i dati registrati.
Con l’avvento della fatturazione elettronica la protocollazione risulta automaticamente assolta per tutte le fatture elettroniche inviate tramite SdI.
Il D.L. 119/2018 ha quindi abrogato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture, nonché l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). In particolare l’art.13 del D.L. 119/2018 che contiene nuove “Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti” ha apportato le seguenti modifiche all’art.25 del D.P.R. 633/1972:
- al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17»;
- al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito» sono soppresse.
Le stesse regole si applicano naturalmente anche alle “autofatture” transitate dallo SdI.