Il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 chiamato Decreto Ristori quater ha confermato per alcuni lavoratori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 le indennità a sostegno del reddito già previste da Decreti Precedenti.
BENEFICIARI
L’indennità è una somma “una tantum” di euro 1.000 rivolta ai seguenti destinatari:
- i lavoratori stagionali appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali; che, cumulativamente nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate, nel 2018, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e che comunque al 30 novembre 2020 non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato.
- i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 30 novembre 2020.
- i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo che possano far valere almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, da cui derivi un redditonon superiore a 50.000 euro e che alla data del 30 novembre 2020 non siano titolari di pensione e di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il beneficio sopra descritto è subordinato alla presentazione di una domanda telematica all’INPS, come già avvenuto per le precedenti indennità.
INCUMULABILITA’ E INCOMPATIBILITA’
L’INPS ricorda di prestare attenzione ai casi di incumulabilità e incompatibilità delle suddette indennità con le diverse prestazioni sociali.
Sussiste incumulabilita’:
- con le ulteriori quote di indennità introdotte in materia di Reddito di emergenza;
- con le indennità a favore dei domestici, degli sportivi e con quelle di sostegno al reddito dei
- professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- con le indennità a favore dei pescatori autonomi e quelle a favore dei marittimi.
Sussiste incompatibilita’ :
- con le pensioni dirette anche pro-quota a carico della Gestione Separata, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme prevideziali compatibili con l’AGO.
Solo per le indennità per i lavoratori stagionali dipendenti da settori del turismo e degli stabilimenti termali c’è incompatibilità con l’assegno di disoccupazione NASpI.
CUMULABILITA’
Le indennità sopra indicate sono compatibili con le seguenti prestazioni:
- assegno ordinario di invalidità;
- erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
- con le prestazioni di lavoro occasionale .
(Fonti: INPS Circolare n. 146 dell’14 dicembre 2020)