In coerenza con la regola sancita per le persone fisiche, il recapito alla persona preposta alla ricezione per conto dell’ente, è possibile anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso.
In tema di notificazione di atti tributari riguardanti soggetti diversi dalle persone fisiche, la disciplina dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005, non escludeva la possibilità di procedere alla notifica stessa mediante consegna dell’atto al legale rappresentante della società, anche in mancanza di un previo tentativo di notifica presso la sede dell’ente.
Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 18614 dello scorso 30 giugno.