Gli effetti economici derivanti dall’utilizzo della tecnologia del brevetto non hanno interessato la società, pertanto il costo non poteva essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali.
Per essere incluse fra le immobilizzazioni immateriali, le licenze d’uso devono possedere le stesse caratteristiche del brevetto, ovvero la titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento e la recuperabilità dei costi iscritti tramite benefici economici che si svilupperanno dall’applicazione del brevetto stesso, non essendo ammessi benefici solo indirettamente collegati. Legittimo quindi il recupero della quota di ammortamento del bene.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 36391 del 24 novembre 2021, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.