Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Da quest’anno la legge delega di riforma fiscale ha introdotto un correttivo che consentirà di esercitare il diritto di detrazione anche con riferimento all’imposta indicata su fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio (art. 7 comma 1 lett. d) n. 3 della L. 111/2023).
L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.
Da un punto di vista operativo, il DPR 100/1998 prevede che:
- per le operazioni infrannuali: è possibile detrarre l’IVA anche sui documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione;
- per le operazioni a cavallo d’anno: non è possibile detrarre l’IVA sui documenti di acquisto ricevuti ed annotati nell’anno successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.
Si ricorda, inoltre, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.
Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.
Il comma 3 dell’articolo 7 della legge 111/2023 prevede che “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.
Quindi, modificando appunto il comma 1 dell’articolo 1 del DPR 100/1998, sarà possibile detrarre l’IVA nell’ultima liquidazione IVA dell’anno (dicembre o quarto trimestre, a seconda del contribuente) anche per quelle fatture, esigibili nell’anno precedente, ricevute ed annotate da giorno 1 a giorno 15 dell’anno successivo.
Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2023, non venga, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio 2024 per procedere alla detrazione in dicembre 2023 (o nel terzo trimestre 2023) oppure entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2024, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti” per la detrazione in dichiarazione IVA.