Con l’ordinanza del 1° settembre 2022, n. 25736, la Corte di Cassazione ha sentenziato che la compensazione di crediti spettanti, senza previa apposizione del visto di conformità, non è sanzionabile.
Affinché si configuri una violazione meramente formale occorre che «la violazione accertata “non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo»; la compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto non soddisfa tale duplice presupposto e, pertanto, non configura una violazione sanzionabile.