Il cosiddetto Decreto Cura Italia, D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L 24 aprile 2020, n.27, all’art. 55 disciplina il credito d’imposta per le società che cedono i propri crediti deteriorati vantati nei confronti di debitori inadempienti.
Il fine della norma è quello di fornire alle società un beneficio finanziario per sostenerle sotto il profilo della liquidità.
E’ previsto che “qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile […]”.
L’agevolazione, già prevista per le imprese del Mezzogiorno, è stata quindi ampliata a tutto il territorio nazionale.
I crediti deteriorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento.
La disposizione permette di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria.
Quindi le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, intesi come coloro che non hanno effettuato il pagamento per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto, possono trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 TUIR, alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1 c. 4 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
La quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. Viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso tempo, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020, che rilevano ai fini della trasformazione. Per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Ad esempio, se una società cede crediti per 50.000 euro, potrà applicare l’agevolazione al massimo ad una quota di DTA pari al 20% e quindi 10.000 euro, a cui si applica l’aliquota IRES del 24%, ottenendo quindi un credito d’imposta pari a 2.400 euro. La trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio.
La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti e può avvenire anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio (purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti).
Per effetto dell’agevolazione:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’art. 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all’art. 1 c. 4 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo.
La disposizione non si applica:
a) a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 180/2015;
b) alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
I termini per poter usufruire di un maggior credito d’imposta sono fissati al 31 dicembre 2020.