Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 27331 del 26 settembre 2023.