L’accertamento della pretesa oggetto dell’istanza di rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria si consolida e diventa definitivo qualora il provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso non sia tempestivamente impugnato. Il riesame della fondatezza della pretesa oggetto dell’istanza di rimborso è precluso dall’accertamento operato dall’Amministrazione finanziaria in sede di diniego, non impugnato, salvi i casi riconducibili all’esercizio del potere di autotutela.
Il principio di diritto è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 15754 del 6 giugno 2023.