Con Sentenza n. 32117 del 7 agosto 2024 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha affermato che il delitto di omessa bonifica (art. 452-terdecies cod. pen.) si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti (art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in quanto il primo presuppone una condotta che abbia potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l’abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.