Con Ordinanza n. 16630 del 14 giugno 2024 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che, ai fini della revoca del licenziamento, è sufficiente il mero invio della stessa al lavoratore nel termine prescritto e non anche la ricezione da parte dello stesso nel medesimo termine.
Per provocare l’effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro (comma 10 dell’art. 18 L. n. 300/1970), ha precisato la Cassazione, la revoca deve essere effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del licenziamento, non assumendo rilevanza la data di ricezione della stessa da parte del lavoratore.