La Corte di Cassazione Civile, IV Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 12041 del 19 giugno 2020 ha chiarito che, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e la malattia professionale, l’accertamento in sede civile del fatto costituente reato di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1 1965, sia in caso di azione del lavoratore per il cd. danno differenziale che di azione di regresso dell’Inail, deve essere effettuato sulla base delle regole comuni della responsabilità contrattuale, anche con riguardo all’elemento soggettivo della colpa e del nesso causale tra fatto ed evento dannoso.