Con l’Ordinanza n. 16915 dell’11.08.2020 la Corte di Cassazione “bacchetta” la CTR della Puglia perché la relativa sentenza era stata emessa in maniera superficiale e senza dare atto delle varie contestazioni contenute nell’appello incidentale dell’Ente impositore.
La Corte territoriale non ha infatti chiarito questioni di merito che, pur non potendo essere affrontate nel giudizio di legittimità, hanno fatto ritenere alla Suprema Corte che la decisione fosse lacunosa, contraddittoria ed illogica, risolvendosi il tutto in una motivazione soltanto "apparentemente improntata al merito della controversia", come contestato dal ricorrente Ente impositore, i cui motivi di impugnazione sono pertanto stati accolti.
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