In caso di dichiarazione omessa, il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa ad anni successivi, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione come anche al rimborso il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario.
Ciò discende dal fatto che l’esercizio del diritto di rimborso, in costanza dei presupposti di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 presuppone il deposito della relativa dichiarazione annuale.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 15054 del 29 maggio 2023.