Con la Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e le prime istruzioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 124 del Decreto “Rilancio, che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel documento vengono inoltre fornite risposte ai dubbi degli operatori del settore e delle associazioni di categoria sulla misura, che prevede l’esenzione da Iva fino al tutto il 2020 e l’aliquota al 5% a partire dal 1° gennaio 2021, per le cessioni di beni ritenuti necessari a gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In una di queste l’Agenzia Entrate chiarisce che, nella nozione di «termometri» contenuta nell’articolo 124, comma 1, del Decreto Rilancio sono comprese tutte le tipologie destinate alla misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner. Anche quest’ultimi, quindi, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della norma in commento.
Inoltre, l’Agenzia precisa che sono agevolabili anche le mascherine c.d. “ricaricabili” ossia quelle riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile, venduto anche separatamente.
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) che godono quindi dell’Iva agevolata al pari degli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D dell’Agenzia delle Dogane.