Dal Garante Privacy chiarimenti sul trattamento da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) dei dati personali raccolti a fini di cura della salute per ulteriori scopi di ricerca.
Nelle FAQ pubblicate l’Autorità spiega ad esempio che questi enti, sia pubblici che privati, per poter utilizzare i dati dei loro pazienti anche per l’attività di ricerca scientifica autorizzata dal Ministero, devono individuare una base giuridica idonea a legittimare tale trattamento e una deroga adeguata al generale divieto di trattare i dati sulla salute e genetici. Dunque, gli IRCCS possono fondare il trattamento dei dati personali raccolti a scopo di cura per ulteriori finalità di ricerca sia sul consenso dei partecipanti alla ricerca, che sull’art. 110-bis, comma 4 del Codice privacy, in base al quale non costituisce trattamento ulteriore dei dati raccolti per l’attività clinica, quello svolto a fini di ricerca.
In quest’ultimo caso, però, gli enti hanno l’obbligo di svolgere la Valutazione d’impatto (Vip) e di pubblicarla sui propri siti web. Se la pubblicazione per intero della Vip può ledere diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o altro, l’Istituto può pubblicarla per estratto.
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